Arriva il caldo e, come ogni anno, si ripresenta il problema di animali lasciati in automobile sotto il sole per andare a fare la spesa o altre faccende.
Questo comportamento cagiona sofferenza all’animale e in alcuni casi, come purtroppo esperienza insegna, può cagionarne la morte, diventando il veicolo un vero e proprio forno.
Per tale motivo, diversi regolamenti per la tutela ed il benessere degli animali, impongono il divieto detenzione all’interno di veicoli.
Così la città di Roma tra gli articoli del proprio regolamento prevede il divieto di lasciare animali chiusi in qualsiasi veicolo al sole, dal mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni anno, nonché di lasciare soli animali chiusi, permanentemente, anche se all’ombra e con i finestrini aperti.
In caso di violazione scatta una sanzione pecuniaria da euro 200,00 fino a ben 500,00 euro!
Ma vi è di più: la detenzione di un animale in un veicolo fermo, nel periodo caldo, può configurare una responsabilità penale.
I giudici italiani purtroppo hanno dovuto esprimersi più volte sul punto.
Così, per esempio, recentemente la Corte di Cassazione ha confermato la condanna per abbandono e detenzione incompatibile di animale due proprietari per aver lasciato il proprio beagle all’interno di un’autovettura con temperatura esterna di 30 gradi.
Il povero cane aveva attirato i passanti con il proprio abbaiare prolungato e, per fortuna, alcuni cittadini avevano prontamente contattato la polizia municipale.
Ma come possiamo comportarci se ci imbattiamo in un cane, o qualsiasi altro animale, chiuso in un veicolo al caldo?
La prima cosa è contattare immediatamente la polizia locale per chiederne l’immediato intervento.
Meglio non essere soli, ma avere testimoni e far presente già al telefono riguardo alle condizioni di salute dell’animale, al fine di poter far intervenire un veterinario.
Aggiungiamo che il reato di danneggiamento semplice è stato depenalizzato e, in caso di necessità per salvare la vita ad un animale il soccorritore (munito di testimoni) può esonerarsi dalla richiesta di risarcimento del danno in caso di rottura del finestrino.
A cura di
Claudia Taccani
Avv. e responsabile Sportello Legale OIPA
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