Qualche settimana fa c’è stato un tam-tam sulla notizia che la Regione Abruzzo ha emesso un’ordinanza che regola tra le altre cose l’accesso dei cani in spiaggia.
Siamo andati a leggere la famosa ordinanza e possiamo dire che da padroni e amanti dei cani non siamo contenti, siamo scandalizzati.
L’articolo 7, Disposizioni Speciali, al paragrafo 2a. stablisce il ‘divieto di accesso alle spiagge degli aimali per tutto l’anno (se non diversamente stabilito dai comuni costieri)’, quando abbiamo visto che generalmente il divieto di accesso è limitato al solo periodo estivo (1 maggio-30 settembre). Niente di bello, niente di cui essere contenti.
Passiamo al paragrafo 2b., quello che ha scatenato tante emozioni. Stabilisce che ‘i comuni nelle aree destinate a spiaggia libera possono individuare, con apposita ordinanza, previa autorizzazione delle autorità competenti sotto il profilo igienico sanitario, zone dove è consentito l’accesso con animali d’affezione […] salvaguardando comunque l’incolumità e la tranquillità dell’utenza balneare. Le aree libere destinate a tali scopi devono essere dotate di accesso indipendente.
Analizziamo:
– si fa riferimanto ad una autorizzazione sotto il profilo igienico-sanitario – a dimostrazione che prevalgono ancora le credenze retrograde per cui i cani portano malattie.
– ‘salvaguardando l’incolumità dell’utenza balneare’. A dimostrazione dell‘ignoranza ancora prevalente sui cani e chi pensa ancora che sono cani aggressivi.
– L’accesso a tali aree deve essere indipendente: anche in Sud Africa la segregazione è finita. In Italia è un vanto.
Il paragrafo prosegue: ‘il titolare di ogni concessione demaniale potrà consentire l’accesso, nell’ambito del proprio stabilimento balneare, di animale di affezione di piccola taglia […] sotto uno o più ombrelloni posti in zona retrostante ovvero in posizione tale da non arrecare disturbo o disagio agli altri utenti. Gli animali dovranno essere portati in braccio fino all’ombrellone assegnato.
Analizziamo:
– si fa riferimento all’accesso a stabilimenti balneari, quando nelle righe prima il riferimento è alle spiagge libere. La differenza non è poca e la incongruenza fonte sicura di problemi.
– cani di piccola taglia: quanto piccoli?
– dovranno essere portati solo in braccio: e se la persona che vuole portare il cane è in età avanzata ed ha problemi a portarlo il braccio?
– Gli ombrelloni (e di nuovo si pone la questione, ma non era spiaggia libera??) devono essere in zona retrostante, o comunque tale da non arrecare disturbo o disagio. La sola presenza del cane è fonte di disturbo per cui animale e padrone devono essere isolati. Peccato che un cane legato sotto l’ombrellone in una spiaggia rovente ha energie pari a zero ed è impossibilitato a muoversi.
Infine la chicca: i proprietari [….] sono responsabili dell’asporto di ‘materiali inquinanti‘.
Qui ci vi viene un solo commento, materiali inquinanti???? Ma cosa scrivono?? E poi ci chiediamo, lo sanno i signori della Regione Abruzzo che i cani sono animali molto puliti che non sporcano dove risiedono?
Siamo sconcertati.